Servizio Maturato nelle Scuole non Statali: la Corte UE Conferma la Normativa Italiana su Anzianità e Stipendi nelle Scuole Statali
Il contesto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 settembre 2025 riguarda il riconoscimento dell’anzianità di servizio per gli insegnanti assunti nelle scuole statali italiane e se essa debba includere anche il servizio maturato nelle scuole non statali o paritarie. Il sistema scolastico italiano distingue nettamente le scuole statali da quelle non statali, e la normativa italiana attuale prevede che per il calcolo di anzianità e scatti stipendiali si considerino esclusivamente i periodi di servizio svolti nelle scuole statali. La Corte UE, esaminando ricorsi di docenti che chiedevano il riconoscimento anche degli anni passati nelle scuole non statali, ha confermato la legittimità di questa esclusione, sottolineando la differenza strutturale e giuridica tra il servizio nelle scuole statali e quello svolto in istituzioni private o paritarie.
Dal punto di vista normativo, la normativa italiana sull’anzianità nelle scuole statali e la direttiva europea 1999/70/CE disciplinano rispettivamente il riconoscimento del servizio e il principio di non discriminazione nel lavoro. La Corte UE ha interpretato queste norme ribadendo che l’anzianità utile al calcolo dello stipendio e degli scatti del personale scolastico di ruolo riguarda solo il servizio svolto in istituzioni statali. Ciò comporta che anni di supplenze o servizio in scuole private, anche se paritarie e con offerta formativa equiparata, non possono essere computati nell’anzianità né influenzare l’inquadramento stipendiale.
Le conseguenze pratiche per gli insegnanti sono quindi rilevanti: al momento dell’assunzione a tempo indeterminato nella scuola statale, saranno riconosciuti solo i periodi effettivamente prestati in scuole pubbliche; il servizio nelle scuole non statali resta escluso dal conteggio per carriere e stipendi. Questa sentenza chiarisce definitivamente la validità della normativa italiana e induce a una riflessione sulla possibile necessità futura di riforme, senza tuttavia intaccare il principio di distinzione tra scuola pubblica e privata in materia retributiva e di anzianità di servizio.