Applicazione della Riserva ex Legge 68/99 nelle Supplenze: Chiarimenti sulle Graduatorie di Istituto nella Scuola

Applicazione della Riserva ex Legge 68/99 nelle Supplenze: Chiarimenti sulle Graduatorie di Istituto nella Scuola

La normativa italiana, con la Legge 68/99, garantisce l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità mediante una quota riservata nelle assunzioni pubbliche. Nel settore scolastico, questa riserva si applica alle supplenze conferite tramite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), strumento principale di conferimento incarichi. Tuttavia, recenti chiarimenti, fra cui quelli esposti nel question time dell'8 settembre su OrizzonteScuola TV dal consulente Cozzetto, ribadiscono che tale riserva NON si applica alle supplenze assegnate tramite le Graduatorie di Istituto. Queste ultime, gestite autonomamente da ogni scuola, servono soprattutto per supplenze brevi o residuali, e non sono quindi soggette agli obblighi di riserva previsti per le procedure di assunzione principali. Ciò comporta che i docenti con disabilità iscritti nelle graduatorie di istituto non godono di una precedenza riservata, mentre nelle GPS la quota è garantita fino a esaurimento degli incarichi disponibili. Questa distinzione ha implicazioni operative significative: le scuole possono gestire più rapidamente le supplenze da graduatorie di istituto senza vincoli di riserva, rendendo più agile la copertura dei posti temporanei. Nonostante alcune possibili controversie, la posizione ministeriale e la giurisprudenza confermano la legittimità di tale differenziazione, suggerendo a docenti e amministrazioni di adottare procedure trasparenti e aggiornarsi costantemente tramite fonti ufficiali e specializzate.

Questo sito web utilizza cookies e richiede i dati personali per rendere più agevole la tua esperienza di navigazione.