Permessi per assistenza al familiare con disabilità grave: differenze tra congedo di 24 mesi e i 3 giorni previsti dalla Legge 104 nella scuola

Permessi per assistenza al familiare con disabilità grave: differenze tra congedo di 24 mesi e i 3 giorni previsti dalla Legge 104 nella scuola

La normativa italiana tutela i lavoratori del settore scuola che assistono familiari con disabilità grave, principalmente attraverso la Legge 104/1992, recentemente aggiornata dal d.lgs. 105/2022. Due strumenti fondamentali sono il congedo straordinario di 24 mesi e i permessi retribuiti fino a tre giorni mensili. Il congedo di 24 mesi può essere fruito continuativamente o frazionato dal personale scolastico per assistere un familiare convivente con disabilità grave, garantendo un'indennità limitata e copertura contributiva figurativa. La procedura prevede la presentazione della domanda al dirigente scolastico con la documentazione attestante la gravità della disabilità, entro la quale va rispettato un ordine di priorità tra coniuge, figli o altri parenti. Parallelamente, i permessi di tre giorni mensili, anch'essi retribuiti interamente e con maturazione di ferie, tredicesima e TFR, possono essere usufruiti da più soggetti alternativamente, purché la somma complessiva non superi i tre giorni per ogni disabile. Tali permessi sono più flessibili e incidono meno sull'organizzazione scolastica. L'aggiornamento legislativo del 2022 ha introdotto una maggiore flessibilità nella ripartizione dei permessi e semplificato le procedure amministrative. Tuttavia, rimangono imprescindibili requisiti come la convivenza e la corretta documentazione. Le istituzioni scolastiche devono quindi bilanciare l'assistenza familiare con le esigenze organizzative, garantendo un'informazione chiara, un monitoraggio delle normative e un dialogo costante con il personale interessato.

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