Primo paragrafo
La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di lavoro agile, nota anche come smart working, ha trovato un momento di chiarimento fondamentale grazie all’orientamento dell’Aran datato 12 giugno 2025. Il tema della compatibilità tra reperibilità e lavoro agile nella pubblica amministrazione era infatti rimasto per molto tempo ambiguo sia dal punto di vista giuridico sia operativo. Tradizionalmente, la reperibilità viene disciplinata dall’art. 56 del CCNL del 16 ottobre 2008, che prevede un obbligo di servizio extra-orario in caso di esigenze urgenti, soprattutto nei settori essenziali come sanità e sicurezza. Parallelamente, la normativa sul lavoro agile, come definita dalla legge 81/2017, punta invece a una maggiore flessibilità, garantendo il diritto alla disconnessione e maggiore tutela del work-life balance. L’Aran, quale autorità interpretativa della contrattazione nel pubblico impiego, ha così dovuto rispondere alla domanda se queste due dimensioni possano coesistere, chiarendo che la reperibilità è compatibile con lo smart working solo nella fascia di inoperabilità, cioè nei periodi al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del dipendente pubblico. Questo chiarimento offre una cornice normativa più solida e aggiornata per disciplinare il lavoro agile all’interno della pubblica amministrazione, permettendo ai responsabili risorse umane di pianificare turnazioni e processi organizzativi con maggiore certezza.
Secondo paragrafo
Alla luce di quanto stabilito dall’Aran, la compatibilità tra lavoro agile e reperibilità risulta dunque circoscritta: il lavoratore può essere considerato reperibile soltanto durante i periodi in cui non è obbligato a svolgere attività lavorativa ordinaria, sia essa in presenza sia da remoto. È esplicitamente escluso che la reperibilità possa coincidere con l’orario in cui si sta effettuando la prestazione lavorativa in smart working. In pratica, se ad esempio l’orario di lavoro in modalità agile va dalle 8:30 alle 16:30, la reperibilità può essere prevista esclusivamente dalle 16:30 in poi, cioè nella fascia di inoperabilità. Questo principio trova applicazione anche in caso di turnazioni o flessibilità oraria, rispettando sempre il confine tra attività lavorativa ordinaria e periodi di disponibilità. Sul piano organizzativo, le amministrazioni devono riscrivere i regolamenti interni per distinguere chiaramente orari, modalità di comunicazione delle turnazioni di reperibilità, criteri per le indennità e sistemi di controllo dei tempi di intervento. Si rende inoltre necessario garantire il diritto alla disconnessione durante i periodi di non reperibilità, in modo da tutelare il benessere del personale e evitare abusi o eccessi di carico. Strumenti digitali adeguati e procedure di pianificazione precise sono fondamentali per assicurare la corretta integrazione di smart working e reperibilità, mantenendo alta la qualità dei servizi pubblici.
Terzo paragrafo
L’orientamento Aran del 12 giugno 2025 rappresenta non solo una risposta chiara alle problematiche interpretative, ma anche una base per sviluppi futuri della contrattazione collettiva e aziendale in materia di lavoro agile e reperibilità. I contratti aziendali dovranno aggiornare le proprie disposizioni, prevedendo regole trasparenti sui tempi e sulle modalità di attivazione della reperibilità per chi lavora da remoto, oltre alla verifica dei casi di incompatibilità (malattia, ferie, permessi). La gestione della reperibilità dovrà contemplare sia i diritti dei lavoratori (come l’informazione preventiva, il diritto alle indennità e la tutela dei tempi di riposo) sia gli obblighi (intervenire con tempestività, raggiungere la sede se richiesto, rispettare le regole di sicurezza). Guardando al futuro, si prospetta una crescente importanza nella formazione, nello sviluppo di sistemi digitali per la rilevazione delle attività e nella capacità delle amministrazioni di aggiornare costantemente le proprie prassi rispetto all’evoluzione tecnologica e normativa. Solo un’azione concertata, tra amministrazioni e lavoratori, potrà garantire un’effettiva compatibilità tra reperibilità e lavoro agile, con un equilibrio tra flessibilità operativa, qualità dei servizi pubblici e tutela del benessere del personale.