Paragrafo 1
Nel contesto del sistema scolastico italiano, la figura del docente di sostegno svolge un ruolo cruciale nell’inclusione e nell’accompagnamento degli alunni con disabilità. Il docente di sostegno non è solo un supporto didattico, ma anche un referente educativo e relazionale, incaricato di garantire un percorso personalizzato a chi presenta bisogni educativi speciali. La normativa italiana prevede che l’assegnazione del docente sia legata ad una specifica scuola e ad una determinata classe, vincolando così il rapporto tra insegnante e istituto. Questa assegnazione avviene in base ai posti disponibili e ai contratti in essere, che possono essere a tempo determinato o indeterminato. Di conseguenza, la questione della continuità didattica è centrale: spesso famiglie e docenti si domandano se, in caso di trasferimento dell’alunno in un altro istituto, sia possibile mantenere la stessa figura di riferimento. Tuttavia, la normativa è chiara e vincolante: il docente di sostegno non può seguire automaticamente lo studente in una nuova scuola. Il suo incarico resta legato all’istituto originario, e ogni eventuale spostamento deve sottostare alle usuali procedure di mobilità previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
Paragrafo 2
Quando un alunno con disabilità cambia scuola, il vincolo di sede e di contratto impedisce che l’insegnante di sostegno lo segua nel nuovo istituto. Né la volontà della famiglia, né quella del docente possono derogare a queste disposizioni. Il docente, infatti, può presentare domanda di trasferimento tramite i canali formali della mobilità scolastica, ma non esistono regole speciali o eccezioni che permettano un cambio immediato di sede legato al trasferimento dell’alunno. La posizione dei sindacati, come sottolineato dal segretario nazionale della CISL Scuola, chiarisce che tali vincoli sono motivati da esigenze organizzative delle scuole e dalla necessità di una distribuzione equa delle risorse. Questo sistema, se da un lato tutela l’organizzazione scolastica, dall’altro può penalizzare la tanto auspicata continuità didattica, elemento essenziale per il benessere psicologico e l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali. Le procedure di trasferimento seguono criteri oggettivi stabiliti annualmente e, anche se parte della comunità scolastica vorrebbe maggiore flessibilità, ad oggi non sono previste deroghe o eccezioni individuali.
Paragrafo 3
Di fronte all’impossibilità normativa del trasferimento automatico dell’insegnante di sostegno insieme all’alunno, occorre mettere in atto strategie pratiche per tutelare il percorso di apprendimento e benessere dello studente. Tra queste, è fondamentale la collaborazione tra le scuole coinvolte, la condivisione delle informazioni utili attraverso il PEI (Piano Educativo Individualizzato) e l’organizzazione di incontri tra la nuova equipe scolastica, la famiglia e, ove possibile, l’insegnante uscente. L’obiettivo è salvaguardare la continuità relazionale e didattica anche nel passaggio tra diversi insegnanti. È auspicabile che, in futuro, il legislatore consideri meccanismi che riconoscano la centralità della continuità didattica, introducendo maggiore flessibilità nelle procedure di mobilità dei docenti di sostegno. Nel frattempo, restano determinanti l’attenzione congiunta di scuola e famiglia, nonché l’attivazione di tutte le risorse disponibili, per assicurare agli alunni con disabilità un percorso educativo il più possibile stabile e rispondente ai loro bisogni peculiari.