Il quadro normativo e il periodo di comporto
Le assenze per malattia nel settore scolastico sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) specifico per il comparto scuola. Queste norme si applicano sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo (ATA), con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori garantendo al contempo la continuità delle attività scolastiche. Un elemento cruciale della normativa è il "periodo di comporto", ossia il numero massimo di giorni di assenza consentiti per malattia nell’arco di un triennio. In base al CCNL, ogni dipendente può assentarsi fino a 18 mesi, anche non continuativi, in tre anni scolastici. Questo periodo, detto anche "triennio mobile", consente che ogni nuovo giorno di assenza sostituisca il più vecchio nel calcolo complessivo. Le assenze sono conteggiate solo in presenza di certificazione medica. In presenza di malattie gravi, il periodo può essere esteso fino a 36 mesi, purché la gravità della patologia sia opportunamente documentata dalle autorità sanitarie competenti. In questo modo, il sistema equilibra il diritto alla salute dei lavoratori con le esigenze organizzative delle scuole.
Retribuzione, procedure e differenze di categoria
Dal punto di vista economico, la retribuzione durante le assenze per malattia è suddivisa in tre fasce: per i primi 9 mesi viene mantenuto lo stipendio pieno, dal 10° al 12° mese si percepisce il 90% del salario, mentre dal 13° al 18° mese la paga scende al 50%. Se si rientra nei casi di "malattia grave", dopo i primi 18 mesi la retribuzione rimane comunque al 50% fino al massimo di 36 mesi. Per usufruire dei giorni di malattia, il dipendente deve comunicare tempestivamente l’assenza al dirigente scolastico e inviare il certificato medico tramite piattaforma INPS. È necessario aggiornare la prognosi se la malattia si protrae ed essere disponibili per eventuali visite fiscali di controllo. Il CCNL disciplina in modo unitario le assenze di docenti e ATA, ma ci sono differenze pratiche legate alle mansioni: mentre le assenze dei docenti incidono sulla programmazione didattica e richiedono frequentemente supplenze, quelle del personale ATA sono gestite maggiormente secondo le esigenze di servizio amministrativo e tecnico. In entrambi i casi la normativa tutela sia i lavoratori che la qualità del servizio.
Tutela, responsabilità e fonti normative
La normativa italiana sulle assenze per malattia della scuola cerca un equilibrio tra il diritto alla salute di chi lavora e il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il personale scolastico ha vari diritti: può assentarsi senza discriminazione all’interno dei limiti previsti, mantenendo il proprio posto, e beneficiare della retribuzione secondo le fasce previste. Esistono tuttavia doveri precisi, come la comunicazione immediata dell’assenza, l’invio corretto della certificazione e il rispetto degli orari per le visite di controllo. Il sistema poggia principalmente su CCNL Scuola, eventuali accordi integrativi regionali, circolari ministeriali e regolamenti di istituto, che tutelano le differenti condizioni di malattia e rischiano costante aggiornamento. Il rapporto di lavoro può essere risolto solo al termine del periodo massimo di comporto, ma sono previste ulteriori tutele come aspettative non retribuite o il passaggio a diverso ruolo per motivi di salute. Conoscere la normativa consente a ogni operatore della scuola, dirigente compreso, di agire con consapevolezza rispetto a diritti e doveri.