Praticanti commercialisti: i contributi vanno solo all’INPS

Praticanti commercialisti: i contributi vanno solo all’INPS

Primo paragrafo

Il quadro normativo in tema di contributi previdenziali per i praticanti commercialisti è stato a lungo oggetto di dubbi e incertezze. La distinzione chiave è tra chi compie il tirocinio in vista dell’abilitazione e chi è già professionista iscritto all’Albo. Solo questi ultimi sono tenuti all’iscrizione e ai versamenti presso la CNPADC, la cassa nazionale di previdenza dedicata. Tutti gli altri, ossia coloro che si trovano nella fase formativa del tirocinio, devono invece rivolgersi all’INPS, in quanto la loro attività non è ancora considerata esercizio professionale ma puramente formativa. La recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito definitivamente che i contributi dei praticanti non possono essere indirizzati alla CNPADC, ma spettano unicamente all’ente pubblico. Quest’ultimo gestisce l’intero flusso contributivo tramite la previdenza ordinaria o, in certi casi, la Gestione Separata, secondo le regole previste dalle leggi vigenti. Gli studi professionali sono invitati a vigilare sul rispetto di questa normativa, per non incorrere in errori di versamento e per assicurare ai giovani praticanti una copertura previdenziale completa fin da subito.

Secondo paragrafo

Entrando nel dettaglio degli adempimenti, il praticante commercialista deve procedere direttamente all’iscrizione presso l’INPS se percepisce compensi durante il tirocinio, oppure dovrà essere registrato secondo la tipologia del suo rapporto con lo studio ospitante (apprendistato, collaborazione professionale, etc.). La procedura richiede la preparazione di alcuni documenti tra cui codice fiscale, documento di identità, eventuale certificazione di praticantato e partita IVA se prevista. INPS prevede scadenze specifiche per i versamenti, soprattutto in regime di Gestione Separata, che vanno rigorosamente rispettate per non incorrere in sanzioni o problemi di scopertura contributiva. Ogni anno, il praticante deve comunicare i redditi percepiti tramite apposita dichiarazione o canali telematici INPS. Da evitare assolutamente è il versamento diretto alla CNPADC da parte di praticanti non ancora abilitati, poiché la Cassa accetta solo contribuzioni provenienti da iscritti all’Albo. Questa corretta distinzione è fondamentale poiché solo dopo l’iscrizione all’Albo e il superamento dell’esame di Stato nascono gli obblighi previdenziali nei confronti della CNPADC.

Terzo paragrafo

Sotto il profilo pratico, vanno evitati errori frequenti come la mancata iscrizione all’INPS o la documentazione incompleta dei versamenti effettuati; ciò potrebbe generare difficoltà nel riconoscimento dei periodi di tirocinio ai fini pensionistici e causare sanzioni amministrative. Prima di iniziare il percorso di praticantato, si consiglia di consultare sia l’Ordine locale dei Dottori Commercialisti che l’INPS per essere aggiornati sulle norme e raccogliere tutte le ricevute dei contributi pagati. Le domande ricorrenti riguardano la possibilità d’iscriversi volontariamente alla CNPADC (vietata), il riconoscimento pensionistico dei contributi da parte dell’INPS (garantito) e la compatibilità tra tirocinio e prestazioni con partita IVA (che richiedono registrazione in Gestione Separata). In sintesi: l’obbligo contributivo per i praticanti commercialisti si esaurisce nei confronti dell’INPS e l’iscrizione alla CNPADC decorrerà unicamente dal momento dell’effettiva iscrizione all’Albo, come confermato dalla recente giurisprudenza. Seguire scrupolosamente queste regole evita rischi legali e offre basi previdenziali solide per il futuro professionale.
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