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FAQ DECRETO CURA ITALIA - LE RISPOSTE SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha approvato il cosiddetto decreto-legge “Cura Italia” che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (qui potete scaricare il pdf pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti.

In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

  • vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
  • il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
  • lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
  • l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
  • la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
    disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
  • l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
  • lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
  • l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
  • la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
  • la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
    il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
  • l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
    misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali:

  • una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza Coronavirus;
    la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    la sospensione dei termini operativi del fondo;
    estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:

  • turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
    affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

  • nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
  • misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
  • disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
  • misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
  • la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
  • la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Per maggiori dettagli si prega di scaricare il documento ufficiale presente al seguente link:

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Le Risposte alla domande Frequenti dei nostri associati

Ci sono dei dipendenti che si rifiutano di utilizzare le ferie perché vogliono andare in ferie ad agosto, possono farlo in questo momento di emergenza?

La regolamentazione della fruizione delle ferie di solito è fissata dal CCNL o dal Contratto Collettivo Aziendale. In mancanza di diverse disposizioni, rientra nel potere direttivo del datore di lavoro fissare le ferie, purché ovviamente ciò avvenga nel rispetto del principio di esecuzione del contratto di lavoro secondo correttezza e buona fede. Nel caso di specie, mi pare fuori discussione che il datore di lavoro abbia tutte le ragioni per collocare in ferie il lavoratore che, diversamente non avrebbe diritto alla retribuzione. Tutto ciò salvo che intervenga una normativa che imponga di utilizzare gli ammortizzatori sociali.

Azienda artigiana con altre ferie residue non può utilizzare il FSBA in quanto il fondo richiede prima l'utilizzo delle ferie. Può a questo punto utilizzare la CIG in deroga?

Non è richiesto l’utilizzo preventivo delle ferie.
Il Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA, all’articolo 14, “Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario”, recita:
“Prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad esempio ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all’utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell’anno precedente.
L’Accordo sindacale dovrà attestare l’utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l’accesso alle prestazioni di FSBA In via sperimentale, dal 1° gennaio 2019, l’applicazione del presente articolo è sospesa.”

Azienda terziario che ha passato un dipendente da chiamata a tempo parziale dal 1 marzo: per lui non posso chiedere la CIGD (siamo sotto i 5 dipendenti), cosa potrei fare?

Allo stato attuale si ritiene che non possa essere applicato nessun ammortizzatore sociale, né ordinario, né in deroga, in quanto manca uno dei requisiti richiesti, ovvero quello che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Da quello che risulta infatti, il lavoratore, precedentemente impiegato con un contratto di lavoro a chiamata, ha cessato il proprio rapporto di lavoro e con lo stesso è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale.
L’unica soluzione percorribile si ritiene essere quella di collocare il lavoratore, in accordo con lui, in aspettativa non retribuita, stante l’impossibilità temporanea a prestare l’attività lavorativa non
imputabile al datore di lavoro.

Asili nido tra i 5 e i 15 dipendenti, chiusi per ordinanza, dell'assegno di solidarietà se ne fanno poco, è possibile CIGD?

Sarebbe opportuno capire meglio il quesito. Si presume, nel caso in cui non si utilizzi integralmente l’Assegno di Solidarietà erogato dal FIS si possa accedere alla CIGD.
In primo luogo sarebbe necessario sapere quale contratto collettivo applichi la scuola (es: scuole Private Aninsei, Fism?), e poi se l’azienda è aderente alla sigla datoriale. In tal caso, è bene verificare le disposizioni già in essere per tale tipologia di datori aderenti.
Secondariamente, qualora la scuola non possa accedere agli strumenti già messi a disposizione, ad esempio da Aninsei o Fism, l’azienda potrò accedere al FIS assegno solidarietà oppure anche al FIS assegno ordinario (quest’ultimo come da DL in via di emanazione).
Pertanto, non potrà accedere alla CIGD, in quanto l’azienda è destinataria di altro strumento di integrazione salariale, salvo verificare le disposizioni che saranno emanate da ogni singola Regione.

Il FSBA richiede la consultazione sindacale?

La procedura ordinaria all’articolo 5 del Regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato prevede che l’accordo sindacale debba essere sottoscritto preventivamente rispetto all’inizio della sospensione dei lavoratori.
Pertanto, in condizioni di normalità, le domande potrebbero essere presentate entro 30 giorni dall’inizio della sospensione, ma l’accordo sindacale dovrebbe essere preventivo rispetto alla stessa domanda.
Straordinariamente, invece, data l’emergenza, con delibera del 2 marzo, n. 1/2020, ha disposto, dalla data di sottoscrizione e per l’intero territorio nazionale, delle nuove regole procedurali ed una nuova causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-19 – CORONAVIRUS”.
In particolare, in merito alla consultazione sindacale, il Fondo:
a. ha predisposto un apposito modello tipo di Accordo Sindacale, per la tipologia di intervento in questione, nel quale vengano previste specifiche disposizioni per consentire la sottoscrizione degli accordi anche in modalità telematica;
b. ha specificato che l’utilizzo dell’intervento a sostegno della sospensione lavorativa, la cui singola durata non può superare il mese di calendario (la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020), è ancora subordinato alla sottoscrizione di Accordo Sindacale. Tuttavia, è possibile sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020.

Chi paga FSBA ma non ELBA (o altro ente bilaterale territoriale), ha diritto all'assegno?

Il pagamento della contribuzione a FSBA dovrebbe dare il diritto alle relative prestazioni.
Attenzione, però: sul territorio si sono verificati casi di mancata erogazione FSBA dovuta all’omessa contribuzione prevista per l’ente bilaterale di competenza.
Si ricorda che l’EBNA, in conformità con quanto previsto dalla Legge 183/2014, dal D.Lgs. 148/2015, dagli accordi interconfederali in materia e dalle relative comunicazioni del Ministero del Lavoro, il 19 gennaio 2016 ha deliberato che: “A partire dal 1 gennaio 2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015, i versamenti per ogni lavoratore in forza nel mese saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata ad EBNA pari a 7,65 euro al mese per 12 mensilità, e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro.

A partire dal 1° luglio 2016, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L’incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi”.
Inoltre, il regolamento del Fondo FSBA prevede che: “Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. L’impresa ed i lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015”.

Smart working e privacy? I lavoratori degli studi non possono portare a casa fascicoli con dati sensibili, cosa fare?

Si consiglia di salvare tutta la documentazione utile a lavorare da remoto in modo tale da poter accedere tramite collegamento ed evitare lo spostamento fisico di documentazione.
Al dipendente si può consegnare un’informativa in cui si ricordano gli obblighi in materia di privacy e conservazione documenti e dati.
Si ritiene comunque possa essere utile interpellare il soggetto che per ogni azienda gestisce la materia privacy.

Smart working: l'invio deve essere effettuato entro 5 giorni dall'inizio dello stesso alla provincia?

L’invio deve essere effettuato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale cliclavoro. È stata messa in linea una procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working legato all’emergenza COVID-19. Si riporta il link per il collegamento diretto (clicca qui).
Accedendo con credenziali cliclavoro o SPID è possibile scaricare una guida per la compilazione.

I 5 giorni per l’invio non sono ufficialmente indicati in alcuna normativa e/o chiarimento, si reputa che le interpretazioni sui 5 giorni si rifacciano ai termini di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro.

Nell'assegno ordinario FIS non spettano gli ANF?

Durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare.
Ciò è stato chiarito anche dall’INPS con circolare 15 settembre 2017, n. 130.
Durante il periodo di percezione, sia dell’assegno di solidarietà, che dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.

Ci deve essere il DURC regolare per usufruire della CIG?

La Cassa integrazione guadagni ordinaria, non è subordinata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in quanto non rientra tra i benefici “normativi e contributivi”, previsti ai sensi della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), per i quali è necessario il riconoscimento della regolarità contributiva e degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro dell’impresa richiedente.
Ciò si rileva anche dalla nota del Ministero del Lavoro n. 5089/2011.

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